Quantcast
Channel: Libertiamo.it » clandestini
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10

Criminalizzare la clandestinità? Un fallimento /2

0
0

– In passato, è stato uno dei temi più “caldi”, al punto da segnare anche le campagne elettorali. Per il momento, invece, sembra essere sparito dai radar della politica nostrana. In due articoli, uno pubblicato ieri e l’altro oggi, Libertiamo fa il punto sulla legge Bossi-Fini e, più in generale, su una politica di criminalizzazione dei clandestini che, come Davide Piancone ci spiega, non ha più motivo di essere.

Il legislatore, interessato a controllare il flusso migratorio degli extracomunitari verso l’Italia, dove vengono bollati come “clandestini” (parola diversa dal più neutro “irregolari” utilizzato nel diritto dell’Unione Europea, onde tutelare il bene giuridico dell’ordine pubblico e della sicurezza), si è esposto non solo a critiche fondate su motivi d’opportunità politica, ma anche a “sanzioni” da parte delle corti, che lo hanno costretto a un ripensamento che vedremo essere non proprio coerente e ben riuscito.

Il diritto penale dell’immigrazione prima della sentenza El Dridi sembrava orientato a punire la mera disobbedienza o l’infedeltà del cittadino di stati terzi rispetto all’ordine impostogli dalle autorità italiane, essendo la pena detentiva l’unico strumento cui – surrettiziamente – era affidato il presidio all’effettività dell’istituto dell’espulsione. Il tutto, in contraddizione con il principio di necessaria offensività del reato.

La predetta sentenza ha inaugurato un nuovo indirizzo giurisprudenziale “abolizionista” presso le corti italiane. Sin dall’anno 2011 le corti di merito hanno iniziato a disapplicare la norma incriminatrice per incompatibilità finalistica e procedimentale rispetto al diritto dell’Unione, che non prevede nessun automatismo in via generale ed astratta tra rimpatri, divieti di reingresso e – dunque – sanzioni penali.

Come se non bastasse anche la Corte Costituzionale, con sentenze del 31 gennaio 2004 n. 5 e 17 dicembre 2010 n. 359, è intervenuta per dichiarare l’illegittimità parziale della normativa di cui innanzi, in particolare, per quanto attiene alla c.d. clausola d’illiceità speciale a proposito dell’assenza di giustificato motivo per il mancato allontanamento spontaneo quale condizione di punibilità, sia chiarendo il contenuto di tali situazioni ostative per il destinatario del precetto, sia estendendone la portata nei casi in cui tale “valvola di sicurezza” era stata omessa dal legislatore, onde consentire di prendere in esame, ad esempio (non poi così fantasioso), lo stato di indigenza che abbia di fatto impedito l’osservanza dell’ordine del questore.

Il d.l. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari” interviene per colmare il vuoto normativo creatosi, adeguando l’ordinamento alla sentenza El Dridi. Il legislatore, tuttavia, è intervenuto senza provvedere ad una esplicita abrogazione della normativa previgente (eludendo all’obbligo di provvedere all’abrogazione della normativa cui osta il diritto dell’Unione) e senza neppure rinunziare alle venature puramente repressive che da sempre caratterizzano la legislazione nazionale in materia.

In ragione della discontinuità normativa, i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge, per abolitio criminis, non saranno più punibili. Quest’ultimo mantiene intatta la punibilità degli elementi tipici caratterizzanti il delitto abrogato, ma ciò non può far venir meno quell’obliterazione del reato intervenuta in seguito all’intervento della Corte di Giustizia. Pertanto, i fatti posti in essere successivamente, invece, saranno oggetto di una nuova incriminazione.

Attualmente sono previste sanzioni penali, erogabili dal Giudice di Pace, per la violazione delle misure cautelari amministrative applicate allo straniero a garanzia del rispetto del termine concessogli per la partenza volontaria (multa da 3.000 a 18.000 euro); la violazione delle misure cautelari amministrative applicate allo straniero in alternativa al trattenimento nei CIE (sempre da 3.000 a 18.000 euro); la violazione senza giustificato motivo dell’ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero non ricoverabile nei CIE o non più trattenibile nei medesimi (da 10.000 a 20.000 euro); e la violazione senza giustificato motivo dell’ordine di espulsione conseguente alla violazione dell’ordine di allontanamento (da 15.000 a 30.000 euro).

Come si vede, in tutti i casi si tratta di sanzioni pecuniarie. Questo non ha una spiegazione razionale, vista la scarsa sensibilità dei destinatari di predette norme a sanzioni di tal sorta, posta la loro evidente condizione economica di incapienza. Insomma, il legislatore è corso ai ripari, dopo lo scompaginamento del sistema dovuto all’intervento della Corte, provando a “spuntare” le parti più acuminate della vecchia disciplina, impostata sulla lotta al “nemico clandestino”.

Tuttavia, l’impostazione teorica resta pur sempre puramente repressiva. Soprattutto, la scelta che costa caro allo Stato – gestore dei flussi migratori è quella di voler criminalizzare la pura disobbedienza. Pur di perseverare nella cosiddetta “tolleranza zero”, si omette di fare i conti con la realtà e con tante difficoltà pratiche, che rendono questa disciplina rigida e monolitica, qualcosa di apparentemente spaventoso, ma estremamente debole sul piano applicativo. Esattamente l’opposto di come appare e di come è stata raccontata. Sarebbe opportuno che il prossimo impavido che vorrà avventurarsi in questa materia per riformarla si faccia carico di un approccio meno intollerante, meno ideologico e più orientato al risultato concreto.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10

Latest Images

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

HANGAD

HANGAD

MAKAKAALAM

MAKAKAALAM

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Vimeo 10.6.2 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.2 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.1 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.1 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.0 by Vimeo.com, Inc.

Re:

Re:





Latest Images

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

HANGAD

HANGAD

MAKAKAALAM

MAKAKAALAM

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Vimeo 10.6.1 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.1 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.0 by Vimeo.com, Inc.

Re:

Re:

Re:

Re: